Targhe alterne, chi ci capisce?
I provvedimenti per la riduzione dell’inquinamento in città emanati dal Sindaco Mismetti nelle scorse settmane hanno gettato nel panico gli automobilisti folignati i quali, specialmente alla vigilia del weekend, non sanno se e dove possono circolare con la propria auto.
Non è facile muovesi nelle 3 ordinanze che, fino ad oggi, regolano la materia.
Proviamo a fare ordine.
L’ordinanza 39 definisce 2 perimetri. Il perimetro A è quello del Centro Storico. È facile individuarlo perché ci sono dei cartelli all’ingresso. Qui non possono mai circolare le auto con omologazione Euro 0 o Euro 1. La stessa ordinanza (pubblicata sul sito del Comune senza numero e protocollo) prevede in questo perimetro ulteriore possibilità di limitazione alle fasce superiori (da Euro 2 in su) per la sola domenica, con modalità da definire in successiva ordinanza (mai emanata).
Il perimetro B è un perimetro molto ampio, comprende tutta l’area compresa tra viale Firenze, via Stefano Ponti e la strada della Fiamminga, le aree urbane di viale Roma, via Piave, viale Ancona (ma sono escluse Sportella Marini e Prato Smeraldo!). Insomma, difficile indicarla e ricordarne i confini senza avere la mappa sott’occhio, anche se sono stati posti cartelli agli accessi. In questa zona, che include il perimetro A, il divieto è solo eventuale. È prevista infatti la circolazione a targhe alterne, per le sole auto omologate Euro 2 o inferiore, “qualora si verifichi il superamento del valore giornaliero di 50 microgrammi/m3 di PM10 per cinque giorni consecutivi, con la previsione di ulteriori due superamenti del medesimo parametro, così come riportato dal sito istituzionale di ARPA Umbria”.
“La fascia oraria di vigenza del divieto dovrà essere compresa tra le ore 9,00 le ore 12,00 e tra le ore 15,30 e le ore 18,30, per almeno due giorni a settimana da definirsi con ulteriore successivo provvedimento.” In questo caso il provvedimento (ordinanza 45) è stato emanato per sabato 12 febbraio e domenica 13, poi più nulla. Anche se il testo dell’ordinanza 39 non è chiarissimo, bisogna ritenere che il divieto di circolazione nel perimetro B non sia automatico all’innalzamento dei valori, ma debba essere previsto di volta in volta con specifico provvedimento.
Per verificare l’emanazione di eventuale ordinanza: www.comune.foligno.pg.it
Per verificare la qualità dell’aria in città: www.arpa.umbria.it
Perimetro A | Perimetro B | |
Euro o-1 | Divieto sempre | Possibilità di limitazione con specifica ordinanza |
Euro 2 | Possibilità di limitazione con specifica ordinanza | Possibilità di limitazione con specifica ordinanza |
Euro 3 o superiore | Possibilità di limitazione con specifica ordinanza | Circolano sempre |
Metano GPL Ibridi | Circolano sempre | Circolano sempre |
A questo punto all’automobilista non resta che verificare a quale classe appartenga il proprio veicolo. I libretti di circolazione più recenti contengono l’indicazione al rigo V.9, per gli altri è indicata la norma di riferimento. Di sotto riportiamo la corrispondenza tra le varie norme di riferimento e le classi “Euro”.
Euro 0: Nessuna norma di riferimento
Euro 1: 91/441 CEE – 91/542 CEE punto 6.2.1.A – 93/59 CEE
Euro 2: 91/542 CEE punto 6.2.1.B – 94/12 CEE – 96/1 CEE – 96/44 CEE – 96/69 CE – 98/77 CE
Euro 3: 96/69 CE – 98/77 CE rif. 98/69 CE – 1999/96 CE – 1999/102 CE rif. 98/69 CE – 2001/1 CE rif. 98/69 CE – 2001/27 CE – 2001/100 CE A – 2002/80 CE A – 2003/76 CE A
Euro 4: 98/69 CE B – 98/77 CE rif. 98/69 CE B – 1999/96 CE B – 1999/102 CE rif. 98/69 CE B -2001/1 CE rif. 98/69 CE B – 2001/27 CE B – 2001/100 CE B – 2002/80 CE B – 2003/76 CE B
Euro 5: 2005/55/CE B2 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
Un’ultima nota riguarda le esclusioni dai divieti, ampie e generiche. Infatti i divieti non riguardano i veicoli in servizio pubblico, i veicoli adibiti a servizio dei portatori di handicap, ma anche i residenti anche se “ai soli fini di consentire il transito da e verso la propria abitazione”. La più generica delle esclusioni è poi quella che riguarda “i veicoli autorizzati dal Comune di Foligno per comprovate ulteriori e diverse necessità”.
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